ART. 1 DENOMINAZIONE E LOGO

E’ costituita a tempo indeterminato l’associazione di promozione sociale (e culturale) denominata “Pixel Fotoclub”, di seguito indicata come Associazione.

L’Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti dei soci o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

L’Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000.

Gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione interna dell’Associazione sono disciplinati da eventuali Regolamenti Interni, deliberati dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Il logo dell’Associazione è costituito da sei quadrati disposti in modo da formare una “P” con un richiamo alla grafica 8 bit che ha caratterizzato l’evoluzione del concetto di Pixel. Il font utilizzato per il logotipo è della famiglia Filson, reso disponibile da Adobe Typekit (regolarmente sotto licenza). Tale logo viene definito come “protetto” e “registrato” e ad uso esclusivo di Pixel FotoClub.

ART. 2 SEDE

L’Associazione ha sede in Via Gramsci 103/C a Cardano al Campo. Il trasferimento della sede legale in altro luogo non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.

E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, a cui seguirà la ratifica assembleare alla prima Assemblea dei soci utile convocata.

L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

ART. 3 SCOPI E FINALITÀ

L’Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:

− promozione, incremento e diffusione della cultura della fotografia in ogni suo aspetto;

− organizzazione di incontri, rivolti ai soci (e/o al pubblico), con persone del mondo della fotografia al fine di favorire la conoscenza e gli aspetti culturali della stessa;

− integrazione della cultura della fotografia con altre discipline artistiche e culturali quali la poesia, la musica, la pittura, la scultura, cinema, ecc, rimanendo la centralità della fotografia l’aspetto significativo.

ART. 4 ATTIVITÀ’

Per perseguire gli scopi di cui all’art. 3, l’Associazione può svolgere le seguenti attività nel campo della fotografia:

− corsi, incontri formativi, dibattiti, conferenze, tavole rotonde, laboratori, mostre, proiezioni, manifestazioni, ecc…;

− concorsi, rassegne, eventi;

− editoria ed attività culturali/ricreative, di ricerca, di consulenza nel settore fotografico;

− iniziative di promozione culturale integrate con altre espressioni artistiche (poesia, scrittura, scultura, pittura, musica, cinema, ecc.), rimanendo la centralità della fotografia l’aspetto significativo dell’iniziativa.

− presenziare a tutte le manifestazioni sociali promosse dalla stessa, da enti pubblici o privati, da comitati e associazioni che ne richiedano la presenza;

− realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e della tecnica fotografica;

− realizzare iniziative didattiche e tecniche della fotografia; collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, che perseguono scopi e finalità affini;

− aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano similari obiettivi;

− promuovere iniziative ritenute idonee al raggiungimento degli obiettivi sociali.

L’Associazione agisce per i soci e con i soci per l’ottenimento di una cultura fotografica, sia ‘tecnica’ che ‘artistica’, che porti ad una migliore lettura della fotografia ed alla comprensione da parte del più largo numero di persone dei contenuti artistici, sociali e di ogni altro tipo in esse racchiusi.

L’Associazione può mettere gratuitamente a disposizione dei Soci pubblicazioni, audiovisivi od altro materiale informatico di consultazione ed eventuali attrezzature o materiale d’uso e quant’altro di utile per l’adempimento dei suddetti scopi e per una maggior conoscenza ed approfondimento sia della tecnica fotografica, sia della cultura dell’immagine.

Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

− somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L. 383/2000;

– effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

− esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

− svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali;

Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

ART. 5 SOCI

All’Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell’Associazione.

Il numero dei soci può essere limitato senza preavviso in caso di mancata disponibilità di eventi sufficienti e/o attività varie che richiedano un numero limitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mosse da spirito di collaborazione e solidarietà. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell’Associazione, né tra i soci dell’Associazione stessa.

I soci si distinguono in:

– soci Ordinari, vale a dire coloro che versano all’Associazione la quota di iscrizione stabilita annualmente;

– soci Familiari, vale a dire coloro che appartengono alla stessa famiglia (primo grado) del socio ordinario e beneficiano di una riduzione della quota di associazione annuale;

– soci Junior, vale a dire i giovani sino all’anno del compimento del 18° anno di età;

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

I soci hanno il diritto:

– di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente

– di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci sono tenuti: all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dall’Assemblea.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

L’ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.

All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Tale esclusione è valida anche in caso di mancato pagamento della quota annuale stabilita.

L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

  1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall’Assemblea dei soci;
  3. svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  4. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera (anche con la forma della posta elettronica), ad eccezione del caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione, nonché definire nei confronti dell’Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di socio dell’Associazione.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 6 QUOTE ASSOCIATIVE

I soci devono corrispondere, entro 15 giorni lavorativi dalla formalizzazione dell’iscrizione, le quote associative annuali nell’importo stabilito dall’Assemblea per ogni categoria di socio. Le quote sono annuali e devono essere corrisposte, a partire dal secondo anno, entro e non oltre i 365 giorni effettivi dalla formalizzazione dell’iscrizione.

ART. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci; Il Presidente; Il Consiglio Direttivo.

ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo dell’Associazione, di cui regola l’attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di due soci.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l’Assemblea elegge un segretario.

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro il termine di 15 giorni (anche con la forma della posta elettronica), ponendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni di anticipo (anche con la forma della posta elettronica), e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

ART. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno dei soci presenti o rappresentati.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro Il 31 marzo dell’anno successivo.

L’Assemblea ordinaria:

− approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;

− discute ed approva i programmi di attività;

− stabilisce il numero ed elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo,

− ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

− approva eventuali regolamenti interni e loro variazioni;

− delibera sulla quota associativa annuale delle categorie di soci;

− delibera sull’esclusione dei soci;

− delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

− approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l’Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;

− approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d’opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell’Associazione.

L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione stessa. Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del segretario.

ART. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 8. L’Assemblea straordinaria dei soci:

− approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

− scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

ART. 11 REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci: che sono in regola con la quota associativa relativa all’anno in cui si svolge l’Assemblea elettiva; che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;

che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri, che durano in carica un anno. E’ opportuno che i soci comunichino la loro disponibilità all’elezione a Consigliere per consentire un correttivo esercizio delle deleghe dei soci che si fanno rappresentare in Assemblea.

L’Assemblea prima di procedere all’elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

− attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea

− redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;

− delibera sulle domande di nuove adesioni;

− sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

− sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per i soci e gli eventuali contributi straordinari;

− ha facoltà di costituire Commissioni, a cui partecipano i soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

− compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (anche con la forma della posta elettronica) almeno quattro volte all’anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei componenti.

La convocazione va diramata per iscritto con 5 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente.

Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

ART. 13 PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi. Per la sua elezione è necessaria comunque la qualità di socio del Gruppo Fotografico per i due anni precedenti la sua nomina a Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART. 14 SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario sovrintende ai servizi amministrativi dell’Associazione, cura la stesura dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, cura la corrispondenza, tiene il libro soci e cura la tenuta di tutti i documenti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo;

predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo in tempo utile per la convocazione dell’Assemblea annuale dei soci.

ART. 15 COMMISSIONI TECNICHE-ARTISTICHE

Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Commissioni Tecniche-Artistiche a cui partecipano i soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento di ogni Commissione e ne nomina un coordinatore.

ART. 16 IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

− quote e contributi degli aderenti e di privati

− contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;

− erogazioni liberali di soci e di terzi;

− entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

− eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;

− proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi ai soci, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione;

− entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

− da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto. Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, di norma, nel successivo

esercizio finanziario. E’ fatto divieto di dividere tra i soci, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 17 BILANCIO

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti l’adunanza per poter essere consultati da ogni socio.

Il rendiconto approvato dall’assemblea è depositato presso la sede sociale: i soci hanno la facoltà di consultarlo.

Nel caso di particolari esigenze l’Assemblea ordinaria per l’approvazione dei rendiconti può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall’art. 9, come termine ultimo il 30 aprile.

ART. 18 POSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE RISPETTO ALLA NORMATIVA FISCALE

Il presente statuto è redatto nel rispetto dell’art. 148 TUIR del 22/12/1986 n. 197 così come modificato dall’art. 1 DLG 12/12/2003 n. 344 e prevede specificamente i seguenti punti:

– il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione (cfr. art. 16);

– l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità (art. 19)

– la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa (art. 5) e prevedendo per i soci il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto (e dei regolamenti) e per l’elezione degli organi direttivi dell’Associazione (artt. 8, 10);

– l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie (art. 17)

– l’eleggibilità libera degli organi amministrativi (principio del voto singolo di cui all’art. 25 c. 2 C.C.),

sovranità dell’assemblea dei soci e i criteri per la loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, del bilancio o rendiconto (artt. 5, 9, 11)

– l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 19 SCIOGLIMENTO

L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale (o culturale) con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000 e della legge regionale 7/2006.